Ordinanza 61/1990 (ECLI:IT:COST:1990:61)
Massima numero 14943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
31/01/1990; Decisione del
31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 14/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 61/90. MEZZOGIORNO (PROVVEDIMENTI PER IL) - INDUSTRIALIZZAZIONE - AGEVOLAZIONI FISCALI - INAPPLICABILITA', IN CASO DI MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, ANCHE SE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD AGEVOLAZIONI PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA - ATTUALE INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 61/90. MEZZOGIORNO (PROVVEDIMENTI PER IL) - INDUSTRIALIZZAZIONE - AGEVOLAZIONI FISCALI - INAPPLICABILITA', IN CASO DI MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, ANCHE SE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD AGEVOLAZIONI PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA - ATTUALE INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai fini della concessione delle previste agevolazioni fiscali, anche in materia di edilizia - cosi' come in materia di industrializzazione del Mezzogiorno - la normativa vigente (L. 2 febbraio 1960, n. 35, autenticamente interpretata con l'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, modificativo, in tema di agevolazioni tributarie per l'edilizia, dell'art. 20 della legge n. 408 del 1949) e' ora contrassegnata dal comune criterio della irrilevanza delle cause (ivi compresa la forza maggiore) che abbiano in concreto impedito il raggiungimento, entro un dato termine, degli scopi in vista dei quali le agevolazioni stesse sono stabilite. Pertanto, in relazione ai rapporti tributari sorti (come nel caso di specie) successivamente, deve escludersi al riguardo qualsiasi irragionevole disparita' di trattamento fiscale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella parte in cui non prevede l'esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali previste nel primo comma, quando l'opera per la quale e' prevista l'agevolazione medesima non abbia potuto essere realizzata per causa di forza maggiore, diversamente da quanto prevede - nel testo originario - l'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, in tema di agevolazioni tributarie in materia di edilizia).
Ai fini della concessione delle previste agevolazioni fiscali, anche in materia di edilizia - cosi' come in materia di industrializzazione del Mezzogiorno - la normativa vigente (L. 2 febbraio 1960, n. 35, autenticamente interpretata con l'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, modificativo, in tema di agevolazioni tributarie per l'edilizia, dell'art. 20 della legge n. 408 del 1949) e' ora contrassegnata dal comune criterio della irrilevanza delle cause (ivi compresa la forza maggiore) che abbiano in concreto impedito il raggiungimento, entro un dato termine, degli scopi in vista dei quali le agevolazioni stesse sono stabilite. Pertanto, in relazione ai rapporti tributari sorti (come nel caso di specie) successivamente, deve escludersi al riguardo qualsiasi irragionevole disparita' di trattamento fiscale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella parte in cui non prevede l'esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali previste nel primo comma, quando l'opera per la quale e' prevista l'agevolazione medesima non abbia potuto essere realizzata per causa di forza maggiore, diversamente da quanto prevede - nel testo originario - l'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, in tema di agevolazioni tributarie in materia di edilizia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte