Sentenza 120/2021 (ECLI:IT:COST:2021:120)
Massima numero 44816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
25/05/2021; Decisione del
25/05/2021
Deposito del 10/06/2021; Pubblicazione in G. U. 16/06/2021
Massime associate alla pronuncia:
43931
Titolo
Imposte e tasse - Dovere tributario - Espressione del valore inderogabile di solidarietà - Finalità - Finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, sociali e civili - Conseguente necessità di un'adeguata funzione di riscossione dei tributi.
Imposte e tasse - Dovere tributario - Espressione del valore inderogabile di solidarietà - Finalità - Finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, sociali e civili - Conseguente necessità di un'adeguata funzione di riscossione dei tributi.
Testo
Il dovere tributario, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, sociali e civili, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi tramite gli apparati sia della tutela giurisdizionale, sia della pubblica sicurezza. In quest'ottica, un'adeguata funzione di riscossione dei tributi è essenziale condizione di vita per la comunità ed esprime un interesse protetto dall'art. 53 Cost. sullo stesso piano di ogni diritto individuale, anche nella prospettiva dell'eguaglianza sostanziale tra i cittadini di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019 e n. 45 del 1963).
Il dovere tributario, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, sociali e civili, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi tramite gli apparati sia della tutela giurisdizionale, sia della pubblica sicurezza. In quest'ottica, un'adeguata funzione di riscossione dei tributi è essenziale condizione di vita per la comunità ed esprime un interesse protetto dall'art. 53 Cost. sullo stesso piano di ogni diritto individuale, anche nella prospettiva dell'eguaglianza sostanziale tra i cittadini di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019 e n. 45 del 1963).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte