Sentenza 63/1990 (ECLI:IT:COST:1990:63)
Massima numero 14952
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Titolo
SENT. 63/90 F. CACCIA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE-CORNICE STATALE - RIFERIBILITA' AD OBBLIGHI POSTI DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.
SENT. 63/90 F. CACCIA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE-CORNICE STATALE - RIFERIBILITA' AD OBBLIGHI POSTI DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.
Testo
Perche' operi il limite dei trattati internazionali, non e' sufficiente che la richiesta di 'referendum' abrogativo si riferisca a materia che abbia formato oggetto di Convenzioni internazionali, ma e' necessario che essa si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da dette Convenzioni, la cui violazione faccia sorgere una responsabilita' dello Stato. E poiche' da nessuno degli atti internazionali di possibile riferimento e' dato desumere alcun obbligo internazionale o comunitario avente per oggetto la liberta' di caccia, e' ammissibile - in relazione al suddetto limite - il 'referendum' diretto ad una piu' rigorosa e responsabile disciplina di tale attivita' sportiva. (Ammissibilita' della richiesta referendaria per l'abrogazione degli artt. 2 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968). (diritto punto 8). - S. n. 25/1987.
Perche' operi il limite dei trattati internazionali, non e' sufficiente che la richiesta di 'referendum' abrogativo si riferisca a materia che abbia formato oggetto di Convenzioni internazionali, ma e' necessario che essa si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da dette Convenzioni, la cui violazione faccia sorgere una responsabilita' dello Stato. E poiche' da nessuno degli atti internazionali di possibile riferimento e' dato desumere alcun obbligo internazionale o comunitario avente per oggetto la liberta' di caccia, e' ammissibile - in relazione al suddetto limite - il 'referendum' diretto ad una piu' rigorosa e responsabile disciplina di tale attivita' sportiva. (Ammissibilita' della richiesta referendaria per l'abrogazione degli artt. 2 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968). (diritto punto 8). - S. n. 25/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte