Sentenza 63/1990 (ECLI:IT:COST:1990:63)
Massima numero 14969
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Titolo
SENT. 63/90 G. CACCIA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE-CORNICE STATALE - NORME RELATIVE ALLE TASSE STATALI E REGIONALI PER LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE E L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.
SENT. 63/90 G. CACCIA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE-CORNICE STATALE - NORME RELATIVE ALLE TASSE STATALI E REGIONALI PER LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE E L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.
Testo
Ai fini dell'esclusione della consultazione referendaria 'ex' art. 75 Cost., il limite relativo alle leggi tributarie concerne non solo le imposte ma anche le tasse; esso non e' peraltro applicabile alla richiesta di 'referendum' abrogativo della disciplina della caccia, in quanto - se e' vero che la richiesta comprende le disposizioni che prevedono le tasse statali e regionali per ottenere la licenza di porto d'armi ad uso di caccia e l'abilitazione all'esercizio venatorio - il relativo onere tributario verrebbe meno in ogni caso, essendo collegato agli atti amministrativi previsti dalle altre disposizioni comprese nel quesito referendario. (Ammissibilita' - in relazione al suddetto limite - della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 2 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 (diritto punto 9).
Ai fini dell'esclusione della consultazione referendaria 'ex' art. 75 Cost., il limite relativo alle leggi tributarie concerne non solo le imposte ma anche le tasse; esso non e' peraltro applicabile alla richiesta di 'referendum' abrogativo della disciplina della caccia, in quanto - se e' vero che la richiesta comprende le disposizioni che prevedono le tasse statali e regionali per ottenere la licenza di porto d'armi ad uso di caccia e l'abilitazione all'esercizio venatorio - il relativo onere tributario verrebbe meno in ogni caso, essendo collegato agli atti amministrativi previsti dalle altre disposizioni comprese nel quesito referendario. (Ammissibilita' - in relazione al suddetto limite - della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 2 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 (diritto punto 9).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte