Sentenza 63/1990 (ECLI:IT:COST:1990:63)
Massima numero 14974
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Titolo
SENT. 63/90 I. CACCIA - ESERCIZIO IN FONDI ALTRUI - LIBERTA' DI ACCESSO DEL CACCIATORE SALVO I CASI DI FONDO CHIUSO O COLTURE IN ATTO SUSCETTIBILI DI DANNO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.
SENT. 63/90 I. CACCIA - ESERCIZIO IN FONDI ALTRUI - LIBERTA' DI ACCESSO DEL CACCIATORE SALVO I CASI DI FONDO CHIUSO O COLTURE IN ATTO SUSCETTIBILI DI DANNO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.
Testo
La richiesta di 'referendum' abrogativo concernente l'art. 842, commi primo e secondo, cod. civ., si traduce in un quesito chiaro, manifestando inequivocabilmente l'intento di generalizzare il divieto di accedere nel fondo altrui per l'esercizio della caccia, anche se non ricorrano le due condizioni attualmente previste dalla disposizione in discussione (recinzione del fondo o esistenza di colture suscettibili di danno). Ne' l'eventuale esito positivo della relativa consultazione sopprimerebbe la materia della "caccia" da quelle che l'art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni, essendo l'attivita' venatoria pur sempre esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove e' consentita, e di quelli privati, con il consenso del proprietario. (Ammissibilita' della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 842, commi primo e secondo, cod. civ.). - diversamente, S. n. 28/1987.
La richiesta di 'referendum' abrogativo concernente l'art. 842, commi primo e secondo, cod. civ., si traduce in un quesito chiaro, manifestando inequivocabilmente l'intento di generalizzare il divieto di accedere nel fondo altrui per l'esercizio della caccia, anche se non ricorrano le due condizioni attualmente previste dalla disposizione in discussione (recinzione del fondo o esistenza di colture suscettibili di danno). Ne' l'eventuale esito positivo della relativa consultazione sopprimerebbe la materia della "caccia" da quelle che l'art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni, essendo l'attivita' venatoria pur sempre esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove e' consentita, e di quelli privati, con il consenso del proprietario. (Ammissibilita' della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 842, commi primo e secondo, cod. civ.). - diversamente, S. n. 28/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte