Sentenza 64/1990 (ECLI:IT:COST:1990:64)
Massima numero 16107
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/01/1990;  Decisione del  18/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  16106  16110


Titolo
SENT. 64/90 B. REFERENDUM ABROGATIVO - USO IN AGRICOLTURA E NELLA CONSERVAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI DI PRODOTTI ANTIPARASSITARI TOSSICI PER L'UOMO - INTERFERENZE CON DIRETTIVE CEE - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA REFERENDARIA.

Testo
Il quesito referendario volto alla abrogazione dell'art. 5, seconda parte della lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, che autorizza il Ministro della sanita' a determinare i limiti di tolleranza del grado di tossicita' dei cosiddetti "pesticidi" e l'intervallo tra l'ultimo trattamento, la raccolta ed il consumo di sostanze alimentari, in deroga al divieto assoluto di impiego di sostanze tossiche stabilito nella prima parte dello stesso art. 5, lett. h), non interferisce con le direttive emanate in materia, nel 1976 e nel 1986, dalla CEE. Delle disposizioni contenute in tali direttive, infatti, alcune costituiscono facolta' e non obblighi per gli Stati, in quanto, pur fissando dei limiti di tolleranza, consentono agli Stati di autorizzarne, a determinate condizioni, di piu'elevati, mentre altre, che obbligano gli Stati membri a non vietare o a non ostacolare l'immissione in circolazione di sostanze alimentari contenenti residui tossici, - sussistendo a tal fine i presupposti necessari (mancanza di condizionamenti e sufficiente precisione), come riconosciuto dalla Corte di giustizia della CEE - devono ritenersi di immediata applicazione nel diritto interno e quindi, oltre a prevalere in ogni caso sull'anzidetto divieto dell'art. 5, lett. h), prima parte, della legge n. 283, possono essere richiamati per opporsi a qualunque altra disposizione di diritto interno non conforme ad esse, e quindi (v. massima A) anche al referendum. Pertanto il quesito formulato - che in tale contesto normativo puo' perseguire solo lo scopo di far venir meno la possibilita' per il Ministro della sanita' di fissare limiti di tolleranza piu' alti di quelli dettati dalla normativa comunitaria - va giudicato, sotto i suddetti profili, ammissibile. (Ammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5, lett. h), seconda parte, della legge 30 aprile 1962, n. 283). - S. nn. 389/1989, 113/1985, 170/1984 e 16/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

legge costituzionale  art. 2  co. 2

Altri parametri e norme interposte