Bilancio e contabilità pubblica - Concorso della Regione autonoma Sardegna agli obiettivi di finanza pubblica - Ridefinizione dei rapporti finanziari con lo Stato mediante la conclusione di accordi bilaterali - Determinazione in via provvisoria, negli importi indicati, del contributo complessivo per gli anni 2019-2021 - Istituzione di un fondo finalizzato a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade - Previsione, in caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine prorogato al 15 marzo 2019, della destinazione delle somme ad altri enti - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio, il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 119, in relazione anche all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e al principio di leale collaborazione, e 136 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale - dell'art. 1, comma 126, primo periodo (limitatamente alle parole «, finalizzato» e alle parole «, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade»), secondo e terzo periodo, e comma 875, limitatamente alle parole da «e che garantiscano, in ogni caso» fino alla fine del comma, della legge n. 145 del 2018, nonché della Tabella 8 allegata e dell'art. 11-bis, comma 10, lett. a), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata dalla sopravvenuta conclusione dell'accordo di finanza pubblica).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: sentenza n. 104 del 2021; ordinanze n. 100 del 2021, n. 85 del 2021 e n. 43 del 2021).