Sentenza 64/1990 (ECLI:IT:COST:1990:64)
Massima numero 16110
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Titolo
SENT. 64/90 C. REFERENDUM ABROGATIVO - USO IN AGRICOLTURA E NELLA CONSERVAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI DI PRODOTTI ANTIPARASSITARI TOSSICI PER L'UOMO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UNIVOCITA' DEL QUESITO - ESCLUSIONE - ALTRE CAUSE OSTATIVE - INSUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA REFERENDARIA.
SENT. 64/90 C. REFERENDUM ABROGATIVO - USO IN AGRICOLTURA E NELLA CONSERVAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI DI PRODOTTI ANTIPARASSITARI TOSSICI PER L'UOMO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UNIVOCITA' DEL QUESITO - ESCLUSIONE - ALTRE CAUSE OSTATIVE - INSUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA REFERENDARIA.
Testo
Il quesito referendario volto alla abrogazione dell'art. 5, seconda parte della lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, che autorizza il Ministro della sanita' a determinare i limiti di tolleranza del grado di tossicita' dei cosiddetti "pesticidi" e l'intervallo tra l'ultimo trattamento, la raccolta ed il consumo di sostanze alimentari, in deroga al divieto assoluto di impiego di sostanze tossiche stabilito nella prima parte dello stesso art. 5, lett. h), presenta i necessari requisiti di chiarezza, univocita' e omogeneita', in quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalita', contiene effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornira'. Pertanto, essendo irrilevante la circostanza che il quesito non riguardi anche la disposizione - che ha diverso oggetto - dell'art. 6 della stessa legge n. 283 del 1962, e non ravvisandosi alcun'altra delle cause ostative previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, Cost. o desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo, anche sotto questi profili (per altri v. massima B) il quesito formulato va ritenuto ammissibile. (Ammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5, lett. h), seconda parte, della legge 30 aprile 1962 n. 283). - S. n. 16/1978.
Il quesito referendario volto alla abrogazione dell'art. 5, seconda parte della lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, che autorizza il Ministro della sanita' a determinare i limiti di tolleranza del grado di tossicita' dei cosiddetti "pesticidi" e l'intervallo tra l'ultimo trattamento, la raccolta ed il consumo di sostanze alimentari, in deroga al divieto assoluto di impiego di sostanze tossiche stabilito nella prima parte dello stesso art. 5, lett. h), presenta i necessari requisiti di chiarezza, univocita' e omogeneita', in quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalita', contiene effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornira'. Pertanto, essendo irrilevante la circostanza che il quesito non riguardi anche la disposizione - che ha diverso oggetto - dell'art. 6 della stessa legge n. 283 del 1962, e non ravvisandosi alcun'altra delle cause ostative previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, Cost. o desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo, anche sotto questi profili (per altri v. massima B) il quesito formulato va ritenuto ammissibile. (Ammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5, lett. h), seconda parte, della legge 30 aprile 1962 n. 283). - S. n. 16/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte