Sentenza 66/1990 (ECLI:IT:COST:1990:66)
Massima numero 15168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 08/02/1990; Pubblicazione in G. U. 14/02/1990
Titolo
SENT. 66/90 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - NORMATIVA TRANSITORIA - DIFFERENZE STRUTTURALI E FUNZIONALI RISPETTO ALL'ISTITUTO PREVISTO DAL CODICE DI RITO.
SENT. 66/90 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - NORMATIVA TRANSITORIA - DIFFERENZE STRUTTURALI E FUNZIONALI RISPETTO ALL'ISTITUTO PREVISTO DAL CODICE DI RITO.
Testo
L'istituto delineato dall'art. 247, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, e' notevolmente diverso, sotto il profilo sia funzionale che strutturale, rispetto all'istituto previsto dagli artt. 438-443 del codice. Sotto il primo aspetto, la piu' consistente differenza del meccanismo congegnato dalle norme transitorie sta nel fatto che la finalita' perseguita dai primi tre commi dell'art. 247 e' la deflazione del solo dibattimento, in limine al quale il medesimo giudice preposto alla fase dibattimentale definisce immediatamente il processo, utilizzando nell'udienza in camera di consiglio i soli atti che, depositati in cancelleria ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura penale del 1930, sarebbero suscettibili di utilizzazione in sede dibattimentale. Sotto il secondo aspetto, se e' vero che l'art. 247, primo comma, richiama, per la richiesta dell'imputato la "forma prevista dall'art. 438 del codice" e, per la definizione del processo "allo stato degli atti", l'art. 442, e' altrettanto vero che tale duplice rinvio ha il solo scopo di individuare l'inizio e l'epilogo del rito abbreviato, demandando tutta la restante regolamentazione alla minuziosa disciplina dettata, per i processo gia' in corso, dall'art. 247. Anche il riferimento dell'art. 438, primo comma, del codice del 1988 alla definizione del processo "nell'udienza preliminare" non puo' che rivelarsi incompatibile con la disciplina transitoria, essendo tale articolo strettamente coordinato ad una fase del nuovo processo, destinata a delibare l'accusa ai fini del rinvio a giudizio richiesto dal pubblico ministero: una delibazione che, invece, si e' gia' da tempo esaurita nei processi pervenuti alle soglie del dibattimento con il "vecchio" rito.
L'istituto delineato dall'art. 247, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, e' notevolmente diverso, sotto il profilo sia funzionale che strutturale, rispetto all'istituto previsto dagli artt. 438-443 del codice. Sotto il primo aspetto, la piu' consistente differenza del meccanismo congegnato dalle norme transitorie sta nel fatto che la finalita' perseguita dai primi tre commi dell'art. 247 e' la deflazione del solo dibattimento, in limine al quale il medesimo giudice preposto alla fase dibattimentale definisce immediatamente il processo, utilizzando nell'udienza in camera di consiglio i soli atti che, depositati in cancelleria ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura penale del 1930, sarebbero suscettibili di utilizzazione in sede dibattimentale. Sotto il secondo aspetto, se e' vero che l'art. 247, primo comma, richiama, per la richiesta dell'imputato la "forma prevista dall'art. 438 del codice" e, per la definizione del processo "allo stato degli atti", l'art. 442, e' altrettanto vero che tale duplice rinvio ha il solo scopo di individuare l'inizio e l'epilogo del rito abbreviato, demandando tutta la restante regolamentazione alla minuziosa disciplina dettata, per i processo gia' in corso, dall'art. 247. Anche il riferimento dell'art. 438, primo comma, del codice del 1988 alla definizione del processo "nell'udienza preliminare" non puo' che rivelarsi incompatibile con la disciplina transitoria, essendo tale articolo strettamente coordinato ad una fase del nuovo processo, destinata a delibare l'accusa ai fini del rinvio a giudizio richiesto dal pubblico ministero: una delibazione che, invece, si e' gia' da tempo esaurita nei processi pervenuti alle soglie del dibattimento con il "vecchio" rito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte