Sentenza 66/1990 (ECLI:IT:COST:1990:66)
Massima numero 15170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  18/01/1990;  Decisione del  18/01/1990
Deposito del 08/02/1990; Pubblicazione in G. U. 14/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  15168  15169  15171  15172


Titolo
SENT. 66/90 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DIFFERENZE.

Testo
L'applicazione della pena su richiesta delle parti - possibile, ad iniziativa congiunta di entrambe o, indifferentemente, dell'una o dell'altra, in quanto si tratti di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo o di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto - sta ad indicare un accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione, con in piu' gli effetti favorevoli previsti dall'art. 445 del nuovo codice. Invece, nel giudizio abbreviato - applicabile per qualsiasi reato su richiesta del solo imputato - l'accordo tra pubblico ministero ed imputato non tocca in alcun modo l'imputazione, in quanto concerne esclusivamente il rito semplificato da seguire, con attribuzione all'imputato del diritto alla diminuzione di un terzo della pena in caso di condanna.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte