Sentenza 66/1990 (ECLI:IT:COST:1990:66)
Massima numero 15171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 08/02/1990; Pubblicazione in G. U. 14/02/1990
Titolo
SENT. 66/90 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - NORMATIVA TRANSITORIA - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE DI OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZA INGIUSTIFICATA RISPETTO AL RITO DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 66/90 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - NORMATIVA TRANSITORIA - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE DI OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZA INGIUSTIFICATA RISPETTO AL RITO DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Posto che nelle ipotesi rispettivamente disciplinate dall'art. 247, primo, secondo e terzo comma, e dall'art. 248, primo comma, d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, il rito viene sostanzialmente a corrispondere per quel che concerne giudice, momento e sede della decisione finale, non si giustifica che il pubblico minstero, di fronte ad una richiesta di giudizio abbreviato, possa sacrificare, oltre al rito, anche l'effetto sulla pena, senza neppure dover enunciare le ragioni del proprio dissenso, a differenza di quanto avviene di fronte ad una richiesta di applicazione della pena, dove un rito sostanzialmente corrispondente puo' essere sacrificato dal pubblico ministero solo enunciando le ragioni del dissenso e l'effetto sulla pena puo' essere sacrificato solo con un dissenso non ritenuto ingiustificato dal giudice. Tanto piu' se si considera che nell'applicazione della pena su richiesta l'iniziativa puo' partire indifferentemente dall'imputato o dal pubblico ministero, con reciproca possibilita' di un dissenso che il pubblico ministero e' tenuto a motivare e l'imputato no, mentre nel giudizio abbreviato, essendo l'iniziativa riservata a quest'ultimo, il dissenso puo' essere del solo pubblico ministero, con conseguente maggiore necessita' di una motivazione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbiti gli altri profili) - l'art. 247, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 271/1989, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni.
Posto che nelle ipotesi rispettivamente disciplinate dall'art. 247, primo, secondo e terzo comma, e dall'art. 248, primo comma, d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, il rito viene sostanzialmente a corrispondere per quel che concerne giudice, momento e sede della decisione finale, non si giustifica che il pubblico minstero, di fronte ad una richiesta di giudizio abbreviato, possa sacrificare, oltre al rito, anche l'effetto sulla pena, senza neppure dover enunciare le ragioni del proprio dissenso, a differenza di quanto avviene di fronte ad una richiesta di applicazione della pena, dove un rito sostanzialmente corrispondente puo' essere sacrificato dal pubblico ministero solo enunciando le ragioni del dissenso e l'effetto sulla pena puo' essere sacrificato solo con un dissenso non ritenuto ingiustificato dal giudice. Tanto piu' se si considera che nell'applicazione della pena su richiesta l'iniziativa puo' partire indifferentemente dall'imputato o dal pubblico ministero, con reciproca possibilita' di un dissenso che il pubblico ministero e' tenuto a motivare e l'imputato no, mentre nel giudizio abbreviato, essendo l'iniziativa riservata a quest'ultimo, il dissenso puo' essere del solo pubblico ministero, con conseguente maggiore necessita' di una motivazione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbiti gli altri profili) - l'art. 247, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 271/1989, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte