Sentenza 66/1990 (ECLI:IT:COST:1990:66)
Massima numero 15172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 08/02/1990; Pubblicazione in G. U. 14/02/1990
Titolo
SENT. 66/90 E. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - NORMATIVA TRANSITORIA - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE CONFERITO DAL CODICE AL GIUDICE QUALORA DOPO LA CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO, E PER IL CASO DI CONDANNA, RITENGA INGIUSTIFICATO IL DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO ALL'APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 66/90 E. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - NORMATIVA TRANSITORIA - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE CONFERITO DAL CODICE AL GIUDICE QUALORA DOPO LA CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO, E PER IL CASO DI CONDANNA, RITENGA INGIUSTIFICATO IL DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO ALL'APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'analogia fra la disciplina transitoria del giudizio abbreviato e la disciplina transitoria dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato rende priva di giustificazione pure l'omessa previsione nell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, di un potere analogo a quello che il successivo art. 248, primo comma, quinto periodo, attraverso il rinvio all'art. 448, primo comma, del codice, conferisce al giudice, allorche', alla fine del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero nei confronti dell'applicazione della pena richiesta dall'imputato. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 247, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 271/1989, anche nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura del dibattimento, il giudice possa, per il caso di condanna, applicare la riduzione di pena ricompresa nel duplice rinvio all'art. 442 del codice, quando sia da ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero.
L'analogia fra la disciplina transitoria del giudizio abbreviato e la disciplina transitoria dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato rende priva di giustificazione pure l'omessa previsione nell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, di un potere analogo a quello che il successivo art. 248, primo comma, quinto periodo, attraverso il rinvio all'art. 448, primo comma, del codice, conferisce al giudice, allorche', alla fine del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero nei confronti dell'applicazione della pena richiesta dall'imputato. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 247, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 271/1989, anche nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura del dibattimento, il giudice possa, per il caso di condanna, applicare la riduzione di pena ricompresa nel duplice rinvio all'art. 442 del codice, quando sia da ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte