Sentenza 67/1990 (ECLI:IT:COST:1990:67)
Massima numero 15563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  20/02/1990;  Decisione del  20/02/1990
Deposito del 22/02/1990; Pubblicazione in G. U. 28/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  15562


Titolo
SENT. 67/90 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - ESPERIBILITA' DELLA RELATIVA AZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE FINO A CHE MANCHI LA RELAZIONE DI STIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'effettivita' della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost. postula che l'espropriato possa agire in giudizio per ottenere l'indennizzo quanto meno dal momento in cui perde la proprieta' del bene, ne' puo' consentirsi che - per omissioni dell'Amministrazione - egli rimanga per un lungo e non definito tempo senza ristoro e paralizzato nella difesa. E' pertanto incostituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 19, L. 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennita', finche' manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge. (Resta con cio' assorbita la questione concernente la mancata previsione di termini perentori per l'esercizio delle attivita' previste dall'art. 15 cit., come sostituito dall'art. 14, L. n. 10 del 1977. - v. S. n. 186/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte