Sentenza 68/1990 (ECLI:IT:COST:1990:68)
Massima numero 15991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 22/02/1990; Pubblicazione in G. U. 28/02/1990
Titolo
SENT. 68/90 A. REGIONE ABRUZZO - CONSIGLIO REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE - RIUNIONI E SEDUTE RIGUARDANTI I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - PRINCIPIO DELLA GRATUITA' DELLA PARTECIPAZIONE - APPLICAZIONE LIMITATA SOLO A TALUNI MEMBRI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 68/90 A. REGIONE ABRUZZO - CONSIGLIO REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE - RIUNIONI E SEDUTE RIGUARDANTI I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - PRINCIPIO DELLA GRATUITA' DELLA PARTECIPAZIONE - APPLICAZIONE LIMITATA SOLO A TALUNI MEMBRI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Viola il principio di gratuita' della partecipazione alle consulte locali e centrali per i problemi dei lavoratori extracomunitari, gratuita' espressamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 2, della legge statale 30 dicembre 1986 n. 943, l'art. 14, secondo comma, della legge della Regione Abruzzo approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989, nella parte in cui, con riguardo alle sedute e riunioni del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, istituito dall'art. 4, nelle quali sono trattati i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, stabilisce la gratuita' della partecipazione per i soli membri designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro anziche' per tutti i componenti il Consiglio regionale predetto. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo, nei termini indicati e per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, il ridetto art. 14, secondo comma.
Viola il principio di gratuita' della partecipazione alle consulte locali e centrali per i problemi dei lavoratori extracomunitari, gratuita' espressamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 2, della legge statale 30 dicembre 1986 n. 943, l'art. 14, secondo comma, della legge della Regione Abruzzo approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989, nella parte in cui, con riguardo alle sedute e riunioni del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, istituito dall'art. 4, nelle quali sono trattati i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, stabilisce la gratuita' della partecipazione per i soli membri designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro anziche' per tutti i componenti il Consiglio regionale predetto. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo, nei termini indicati e per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, il ridetto art. 14, secondo comma.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 30/12/1986
n. 943
art. 2
co. 8