Bilancio e contabilità pubblica - Modifiche al concorso della Regione autonoma Sardegna agli obiettivi di finanza pubblica, con esclusione di ogni riferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Ulteriore differimento al 15 luglio 2019 del termine ultimo per la ridefinizione dei rapporti finanziari con lo Stato mediante la conclusione di accordi bilaterali - Determinazione in via provvisoria, negli importi indicati, del contributo complessivo per gli anni 2019-2021 - Ulteriori proroghe dei termini per il versamento - Autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a recuperare gli importi non versati sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio, il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, terzo comma, 119, in relazione anche all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e al principio di leale collaborazione, e 136 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale - dell'art. 33-ter, comma 5, lett. a) e c), del d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 58 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata dalla sopravvenuta conclusione dell'accordo di finanza pubblica).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: sentenza n. 104 del 2021; ordinanze n. 100, n. 85 e n. 43 del 2021).