Sentenza 68/1990 (ECLI:IT:COST:1990:68)
Massima numero 15992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 22/02/1990; Pubblicazione in G. U. 28/02/1990
Titolo
SENT. 68/90 B. REGIONE ABRUZZO - CONSIGLIO REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE - RIUNIONI E SEDUTE NON RIGUARDANTI I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - GRATUITA' DELLA PARTECIPAZIONE - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 68/90 B. REGIONE ABRUZZO - CONSIGLIO REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE - RIUNIONI E SEDUTE NON RIGUARDANTI I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - GRATUITA' DELLA PARTECIPAZIONE - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio di gratuita' della partecipazione alle consulte locali e centrali per i problemi dei lavoratori extracomunitari, stabilito dall'art. 2, ottavo comma, della legge statale 30 dicembre 1986 n. 943, vincola il legislatore regionale a disporre la gratuita' della partecipazione alle sole sedute degli organi consultivi aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, e non esclude, per contro, che in relazione ad ulteriori eventuali competenze dell'organo consultivo, la partecipazione alle sedute possa essere compensata con un gettone di presenza. Non e' percio' in contrasto con tale principio, nella parte concernente le riunioni e sedute del Consiglio regionale per l'emigrazione - oltre che per l'immigrazione - (istituito dall'art. 4 della legge Regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989) non riguardanti i lavoratori extracomunitari, la disposizione della medesima legge, che prevede la corresponsione ai componenti del Consiglio di un gettone di presenza nonche' delle spese di viaggio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, legge Regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.).
Il principio di gratuita' della partecipazione alle consulte locali e centrali per i problemi dei lavoratori extracomunitari, stabilito dall'art. 2, ottavo comma, della legge statale 30 dicembre 1986 n. 943, vincola il legislatore regionale a disporre la gratuita' della partecipazione alle sole sedute degli organi consultivi aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, e non esclude, per contro, che in relazione ad ulteriori eventuali competenze dell'organo consultivo, la partecipazione alle sedute possa essere compensata con un gettone di presenza. Non e' percio' in contrasto con tale principio, nella parte concernente le riunioni e sedute del Consiglio regionale per l'emigrazione - oltre che per l'immigrazione - (istituito dall'art. 4 della legge Regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989) non riguardanti i lavoratori extracomunitari, la disposizione della medesima legge, che prevede la corresponsione ai componenti del Consiglio di un gettone di presenza nonche' delle spese di viaggio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, legge Regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 30/12/1986
n. 943
art. 2
co. 8