Sentenza 68/1990 (ECLI:IT:COST:1990:68)
Massima numero 15993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 22/02/1990; Pubblicazione in G. U. 28/02/1990
Titolo
SENT. 68/90 C. REGIONE ABRUZZO - COSTRUZIONE DI ALLOGGIO AD USO ABITATIVO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - CONTRIBUTO IN FAVORE DI EMIGRATI RESIDENTI ALL'ESTERO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 68/90 C. REGIONE ABRUZZO - COSTRUZIONE DI ALLOGGIO AD USO ABITATIVO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - CONTRIBUTO IN FAVORE DI EMIGRATI RESIDENTI ALL'ESTERO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio della territorialita' della legislazione regionale, oltre che come limite di efficacia, va inteso nel senso che le leggi delle regioni debbono perseguire interessi propri della comunita' regionale collegati al territorio della regione inteso come metro della loro dimensione. L'art. 20 della legge regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989, nella parte in cui prevede l'erogazione di un contributo per l'acquisto, la costruzione, il restauro o il completamento di un alloggio di tipo economico in favore degli emigrati, i quali, ancorche' residenti all'estero, intendano rientrare nel territorio della regione, e' pertinente al perseguimento d'interessi specificamente regionali, tanto in relazione ai destinatari, quanto all'ubicazione degli immobili in riferimento ai quali il contributo e' concesso e, pertanto, non e' in contrasto con il suddetto principio, ne' quindi viola l'art. 117 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 20 della legge regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989).
Il principio della territorialita' della legislazione regionale, oltre che come limite di efficacia, va inteso nel senso che le leggi delle regioni debbono perseguire interessi propri della comunita' regionale collegati al territorio della regione inteso come metro della loro dimensione. L'art. 20 della legge regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989, nella parte in cui prevede l'erogazione di un contributo per l'acquisto, la costruzione, il restauro o il completamento di un alloggio di tipo economico in favore degli emigrati, i quali, ancorche' residenti all'estero, intendano rientrare nel territorio della regione, e' pertinente al perseguimento d'interessi specificamente regionali, tanto in relazione ai destinatari, quanto all'ubicazione degli immobili in riferimento ai quali il contributo e' concesso e, pertanto, non e' in contrasto con il suddetto principio, ne' quindi viola l'art. 117 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 20 della legge regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte