Sentenza 69/1990 (ECLI:IT:COST:1990:69)
Massima numero 15565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  20/02/1990;  Decisione del  20/02/1990
Deposito del 22/02/1990; Pubblicazione in G. U. 28/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  15564  15566  15567  15568  15569  15570  15571


Titolo
SENT. 69/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DEL FONDO SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON PENSIONE DIRETTA DI INVALIDITA' DELLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza la residua operativita' del divieto di integrazione al minimo nelle ipotesi di cumulo di trattamenti pensionistici non contemplate dalle gia' intervenute pronunce di incostituzionalita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di invalidita' a carico della gestione speciale per i commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo. - S. nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 373/1989, 488/1989; nonche' 314/1985, 1086/1988, 81, 179, 250, 502 e 504/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte