Sentenza 123/2021 (ECLI:IT:COST:2021:123)
Massima numero 43986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  28/04/2021;  Decisione del  28/04/2021
Deposito del 14/06/2021; Pubblicazione in G. U. 16/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43987


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Interpretazione della disposizione censurata da parte della Corte di cassazione - Legittimazione del rimettente, giudice del rinvio, ad eccepirne comunque l'illegittimità costituzionale - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993, come sostituito dall'art. 29 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004. Il carattere vincolante del giudicato interno formatosi a seguito della pronuncia della Corte di cassazione n. 4488 del 2015 non esclude la legittimazione del rimettente, nel fare applicazione della norma al giudizio di rinvio, ad eccepirne l'illegittimità costituzionale.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, se è vero che il giudice del procedimento in riassunzione è tenuto a conformarsi a quanto deciso dalla suprema Corte, è vero anche che, nel fare applicazione della norma al giudizio di rinvio, deve essere legittimato ad eccepirne l'illegittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 293 del 2013 e n. 204 del 2012; ordinanza n. 118 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 124  co. 4

legge della Regione siciliana  05/11/2004  n. 15  art. 29  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte