Sentenza 70/1990 (ECLI:IT:COST:1990:70)
Massima numero 15513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 22/02/1990; Pubblicazione in G. U. 28/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 70/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON PENSIONE DIRETTA DI VECCHIAIA DELLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 70/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON PENSIONE DIRETTA DI VECCHIAIA DELLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La 'ratio' delle gia' intervenute pronunce di illegittimita' costituzionale relative a divieti di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo per effetto di cumulo di trattamenti, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di sindacato di legittimita' costituzionale. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 102/1982; 1086 e 1144/1988; 81, 179, 250, 373, 488, 502/1989. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 231 del 1990.
La 'ratio' delle gia' intervenute pronunce di illegittimita' costituzionale relative a divieti di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo per effetto di cumulo di trattamenti, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di sindacato di legittimita' costituzionale. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 102/1982; 1086 e 1144/1988; 81, 179, 250, 373, 488, 502/1989. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 231 del 1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte