Sentenza 71/1990 (ECLI:IT:COST:1990:71)
Massima numero 16012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 22/02/1990; Pubblicazione in G. U. 28/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 71/90 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PIU' INABILITA' PERMANENTI - INABILITA' PERMANENTI CONTRATTE IN DIVERSI SETTORI LAVORATIVI (AGRICOLTURA O INDUSTRIA) - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI INABILITA' CONTRATTA NELLO STESSO SETTORE - INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA ASSICURATIVA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 71/90 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PIU' INABILITA' PERMANENTI - INABILITA' PERMANENTI CONTRATTE IN DIVERSI SETTORI LAVORATIVI (AGRICOLTURA O INDUSTRIA) - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI INABILITA' CONTRATTA NELLO STESSO SETTORE - INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA ASSICURATIVA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel sistema delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le attivita' lavorative svolte nei due settori dell'agricoltura e dell'industria danno luogo ad organizzazioni separate delle relative assicurazioni, ciascuna delle quali rappresenta un sistema con proprie previsioni di presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni fisiche. L'obbiettiva ditinzione fra i due settori lavorativi consente di ritenere non arbitraria la scelta del legislatore che non ammette la valutazione complessiva di piu' inabilita' e la liquidazione di un'unica rendita nel caso di inabilita' permanenti disomogenee, cioe' derivanti da infortuni verificatisi in tempi successivi in entrambi i settori lavorativi cui si riferiscono le due assicurazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 38 e 3 della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, che consentono di liquidare la rendita, nel caso di infortuni plurimi, solo se questi si siano verificati tutti nell'ambito dell'industria, o nell'ambito dell'agricoltura).
Nel sistema delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le attivita' lavorative svolte nei due settori dell'agricoltura e dell'industria danno luogo ad organizzazioni separate delle relative assicurazioni, ciascuna delle quali rappresenta un sistema con proprie previsioni di presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni fisiche. L'obbiettiva ditinzione fra i due settori lavorativi consente di ritenere non arbitraria la scelta del legislatore che non ammette la valutazione complessiva di piu' inabilita' e la liquidazione di un'unica rendita nel caso di inabilita' permanenti disomogenee, cioe' derivanti da infortuni verificatisi in tempi successivi in entrambi i settori lavorativi cui si riferiscono le due assicurazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 38 e 3 della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, che consentono di liquidare la rendita, nel caso di infortuni plurimi, solo se questi si siano verificati tutti nell'ambito dell'industria, o nell'ambito dell'agricoltura).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte