Sentenza 72/1990 (ECLI:IT:COST:1990:72)
Massima numero 16013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 22/02/1990; Pubblicazione in G. U. 28/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 72/90 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE DALL'INPS - SISTEMA DEL COSIDDETTO TETTO PENSIONABILE - CONCESSIONE DI QUOTA INTEGRATIVA DI PENSIONE PER LA PARTE DI RETRIBUZIONE ECCEDENTE IL MASSIMALE PENSIONABILE - LAMENTATA INAPPLICABILITA' AI TITOLARI DI PENSIONI LIQUIDATE PRIMA DEL PRIMO GENNAIO 1988 - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 72/90 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE DALL'INPS - SISTEMA DEL COSIDDETTO TETTO PENSIONABILE - CONCESSIONE DI QUOTA INTEGRATIVA DI PENSIONE PER LA PARTE DI RETRIBUZIONE ECCEDENTE IL MASSIMALE PENSIONABILE - LAMENTATA INAPPLICABILITA' AI TITOLARI DI PENSIONI LIQUIDATE PRIMA DEL PRIMO GENNAIO 1988 - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
In materia di prestazioni previdenziali, il legislatore con l'art. 21 della legge finanziaria 1988 ha inteso attenuare i sacrifici imposti dal concreto funzionamento del sistema del c.d. tetto pensionistico, disponendo che anche la parte di retribuzione assoggettata a contribuzione eccedente il massimale sia computata ai fini pensionistici e dia titolo ad una quota integrativa di pensione. Il riferimento alla data del 1 gennaio 1988 contenuto nella disposizione predetta sia secondo l'interpretazione letterale e logica, sia secondo quella desumibile dalla ratio legis e dai lavori preparatori della legge, deve essere inteso nel senso che essa segna solo il momento a partire dal quale va effettuato il computo della retribuzione eccedente il tetto pensionabile e va corrisposta la quota aggiuntiva di pensione, e non, invece, nel senso che la perequazione sia effettuabile solo nei confronti delle pensioni liquidate successivamente al 1 gennaio 1988. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67 e 3, comma secondo bis, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate sul presupposto che dalla corresponsione della quota integrativa di pensione siano esclusi i soggetti che, pur avendo fruito di una retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, siano titolari di pensione liquidata anteriormente il 1 gennaio 1988).
In materia di prestazioni previdenziali, il legislatore con l'art. 21 della legge finanziaria 1988 ha inteso attenuare i sacrifici imposti dal concreto funzionamento del sistema del c.d. tetto pensionistico, disponendo che anche la parte di retribuzione assoggettata a contribuzione eccedente il massimale sia computata ai fini pensionistici e dia titolo ad una quota integrativa di pensione. Il riferimento alla data del 1 gennaio 1988 contenuto nella disposizione predetta sia secondo l'interpretazione letterale e logica, sia secondo quella desumibile dalla ratio legis e dai lavori preparatori della legge, deve essere inteso nel senso che essa segna solo il momento a partire dal quale va effettuato il computo della retribuzione eccedente il tetto pensionabile e va corrisposta la quota aggiuntiva di pensione, e non, invece, nel senso che la perequazione sia effettuabile solo nei confronti delle pensioni liquidate successivamente al 1 gennaio 1988. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67 e 3, comma secondo bis, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate sul presupposto che dalla corresponsione della quota integrativa di pensione siano esclusi i soggetti che, pur avendo fruito di una retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, siano titolari di pensione liquidata anteriormente il 1 gennaio 1988).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte