Sentenza 123/2021 (ECLI:IT:COST:2021:123)
Massima numero 43987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  28/04/2021;  Decisione del  28/04/2021
Deposito del 14/06/2021; Pubblicazione in G. U. 16/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43986


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Regione Siciliana - Determinazione dell'indennità di espropriazione dei fabbricati - Novella modificativa, a ribasso, del criterio del valore venale del bene - Denunciata violazione delle regole convenzionali a tutela della proprietà - Difetto di rilevanza - Inadeguatezza della motivazione, incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e indeterminatezza del petitum - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, inadeguatezza della motivazione, incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e indeterminatezza del petitum, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Palermo, prima sez. civ., in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Prot. addiz. alla medesima Convenzione - dell'art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993, come sostituito dall'art. 29 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che definisce i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione dei fabbricati in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili. Le questioni relative alle lett. a) e c) della disposizione censurata, rispettivamente riferite alle aree libere e a quelle su cui insistono ruderi, sono irrilevanti nel giudizio a quo, data la loro estraneità ai fatti di causa, che hanno ad oggetto un fabbricato. Quanto alla lett. b), il rimettente, relativamente al parametro interposto dell'art. 6 CEDU, non articola alcuna specifica contestazione, mentre, relativamente al parametro interposto dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, fornisce una motivazione assertoria e inconferente, omettendo qualsivoglia argomentazione volta a coordinare il parametro convenzionale con l'art. 42 Cost. e a raffrontare la norma regionale con i criteri di determinazione degli indennizzi previsti per i fabbricati dalla legislazione nazionale. Inoltre, non è chiaro il verso delle censure, risultando incerto lo stesso tipo di intervento richiesto, se manipolativo o meramente ablativo della normativa censurata. (Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2021, n. 21 del 2020, n. 7 del 2020, n. 239 del 2019, n. 193 del 2016, n. 311 del 2009 e n. 153 del 1995).

Ove manchi nell'ordinanza di rimessione un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni a sostegno della violazione del parametro costituzionale evocato, la questione risulta viziata nel rito. (Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017, n. 219 del 2016 e n. 120 del 2015).

Il giudizio sulla conformità ai principi costituzionali, nonché agli obblighi convenzionali, dell'indennizzo per l'espropriazione dipende dalle caratteristiche essenziali del bene ablato; dal tipo di procedimento espropriativo previsto dalla normativa; dal carattere congruo, serio e adeguato dell'indennità. (Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2011 e n. 348 del 2007).

L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2019 e n. 175 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 124  co. 4

legge della Regione siciliana  05/11/2004  n. 15  art. 29  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1