Ordinanza 79/1990 (ECLI:IT:COST:1990:79)
Massima numero 15014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  20/02/1990;  Decisione del  20/02/1990
Deposito del 22/02/1990; Pubblicazione in G. U. 28/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  15013


Titolo
ORD. 79/90 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - ONERE E CONDANNA ALLE SPESE - APPLICABILITA' DEGLI ARTT. DA 90 E 97 DEL COD. PROC. CIV. - LAMENTATA ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel procedimento dinanzi le Comissioni tributarie, la mancata applicabilita' degli artt. da 90 a 97 cod. proc. civ., concernenti l'onere e la condanna alle spese, non puo' ritenersi illegittima, in quanto l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese non ha portata assoluta ed inderogabile ne' al riguardo rileva la riconosciuta illegittimita' della mancata previsione della condanna alle spese, in altra e piu' strettamente specifica ipotesi (in materia di decreto ingiuntivo). (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 26 ottobre 1972, n. 636). - S. n. 303/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte