Sentenza 85/1990 (ECLI:IT:COST:1990:85)
Massima numero 15277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 26/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Titolo
SENT. 85/90 C. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE - PREVISIONE DI ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE - CRITERI NELLO SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA' - ASSERITA COMPRESSIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE E PROVINCIALE CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 85/90 C. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE - PREVISIONE DI ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE - CRITERI NELLO SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA' - ASSERITA COMPRESSIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE E PROVINCIALE CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 3, secondo comma, della legge n. 183 del 1989, non lede in alcun modo l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alla provincia (di Bolzano) ricorrenti ne' comporta alcuna violazione dei principi costituzionali in ordine alla funzione governativa di indirizzo e di coordinamento, giacche' esso si limita ad una mera previsione di programmi e di piani, finalizzati all'obiettivo della difesa del suolo e dei beni umani e naturali connessi, senza toccare minimamente il problema della ripartizione delle relative competenze fra i vari soggetti pubblici comunque competenti e senza porre norme particolari nello svolgimento della funzione governativa di indirizzo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 4 diritto)
L'art. 3, secondo comma, della legge n. 183 del 1989, non lede in alcun modo l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alla provincia (di Bolzano) ricorrenti ne' comporta alcuna violazione dei principi costituzionali in ordine alla funzione governativa di indirizzo e di coordinamento, giacche' esso si limita ad una mera previsione di programmi e di piani, finalizzati all'obiettivo della difesa del suolo e dei beni umani e naturali connessi, senza toccare minimamente il problema della ripartizione delle relative competenze fra i vari soggetti pubblici comunque competenti e senza porre norme particolari nello svolgimento della funzione governativa di indirizzo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 4 diritto)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte