Sentenza 85/1990 (ECLI:IT:COST:1990:85)
Massima numero 15279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 26/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Titolo
SENT. 85/90 D. DIFESA DEL SUOLO - ATTI CONSEGUENTI ALLE FUNZIONI PREVISTE - APPROVAZIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI O DEL COMITATO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 85/90 D. DIFESA DEL SUOLO - ATTI CONSEGUENTI ALLE FUNZIONI PREVISTE - APPROVAZIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI O DEL COMITATO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio di legalita' della funzione di indirizzo e coordinamento non e' contraddetto dalla previsione contenuta nell'art. 4, comma primo, della legge n. 183 del 1989, in quanto gli atti in essa indicati, mentre sono, in alcuni casi, piu' comprensivi e piu' complessi di quelli di indirizzo e coordinamento - non interessando soltanto materie riservate alla competenza regionale (o provinciale) e non avendo come propri destinatari soltanto le regioni o le province autonome ma l'insieme dei soggetti pubblici coinvolti nell'opera finalizzata alla difesa del suolo -, in altri casi, non sono in alcun modo riconducibili alla funzione di indirizzo ma a competenze gia' attribuite al Governo. (Non fondatezza della questione dell'art. 4, comma primo, della legge 18 maggio 1989 n. 183). (punto 5 diritto). - v. sentt. nn. 389 e 452 del 1989.
Il principio di legalita' della funzione di indirizzo e coordinamento non e' contraddetto dalla previsione contenuta nell'art. 4, comma primo, della legge n. 183 del 1989, in quanto gli atti in essa indicati, mentre sono, in alcuni casi, piu' comprensivi e piu' complessi di quelli di indirizzo e coordinamento - non interessando soltanto materie riservate alla competenza regionale (o provinciale) e non avendo come propri destinatari soltanto le regioni o le province autonome ma l'insieme dei soggetti pubblici coinvolti nell'opera finalizzata alla difesa del suolo -, in altri casi, non sono in alcun modo riconducibili alla funzione di indirizzo ma a competenze gia' attribuite al Governo. (Non fondatezza della questione dell'art. 4, comma primo, della legge 18 maggio 1989 n. 183). (punto 5 diritto). - v. sentt. nn. 389 e 452 del 1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte