Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  27/04/2021;  Decisione del  27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43933  43934  43935  43936  43937  43938  43939  43940  43941  43942  43943  43944  43945  43946  43948


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma che richiama altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019. La disposizione impugnata, nel richiamare l'art. 13-bis della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, ha l'effetto di reiterare la lesione che fonda l'interesse a ricorrere. Non rileva pertanto che il Governo non abbia impugnato la previsione anteriore, in quanto nei giudizi in via principale non opera l'istituto dell'acquiescenza. (Precedente citato: sentenza n. 107 del 2021).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  24/12/2019  n. 30  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte