Sentenza 85/1990 (ECLI:IT:COST:1990:85)
Massima numero 15282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  20/02/1990;  Decisione del  20/02/1990
Deposito del 26/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Massime associate alla pronuncia:  15274  15275  15277  15279  15281  15283  15284  15285  15286  15287  15288  15290  15291  15292  15293  15294  15295  15298  15300  15302  15304  15306  15307  15321  15322


Titolo
SENT. 85/90 F. DIFESA DEL SUOLO - AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE - ASSERITA INTERFERENZA NELLE COMPETENZE DELLE ISTITUZIONI REGIONALI O PROVINCIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'istituzione di "organi misti" per il governo dei bacini idrografici di rilievo nazionale, alla cui composizione concorrono con propri rappresentanti le amministrazioni statali e regionali (o provinciali), non puo' considerarsi costituzionalmente illegittima ne' irragionevole, in quanto modo di conformare la cooperazione fra Stato e regioni in relazione al perseguimento di obiettivi comportanti numerosi punti di interferenza tra competenze statali e competenze regionali. Ne' puo' dirsi minoritaria la rappresentanza regionale in tali organi, poiche' la censura e' contraddetta dalla stessa disposizione impugnata (art. 12) della legge n. 183 del 1989, che prevede, infatti, la presenza, nel comitato tecnico, di rappresentanti statali e regionali "in numero complessivamente paritetico" e, per il comitato istituzionale, non prestabilisce quale componente sia maggioritaria e quale no, ma segue un criterio, non irragionevole, dipendente dalle competenze e dagli interessi incidenti sull'area considerata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 6 diritto)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 0

Altri parametri e norme interposte