Sentenza 85/1990 (ECLI:IT:COST:1990:85)
Massima numero 15282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 26/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Titolo
SENT. 85/90 F. DIFESA DEL SUOLO - AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE - ASSERITA INTERFERENZA NELLE COMPETENZE DELLE ISTITUZIONI REGIONALI O PROVINCIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 85/90 F. DIFESA DEL SUOLO - AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE - ASSERITA INTERFERENZA NELLE COMPETENZE DELLE ISTITUZIONI REGIONALI O PROVINCIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'istituzione di "organi misti" per il governo dei bacini idrografici di rilievo nazionale, alla cui composizione concorrono con propri rappresentanti le amministrazioni statali e regionali (o provinciali), non puo' considerarsi costituzionalmente illegittima ne' irragionevole, in quanto modo di conformare la cooperazione fra Stato e regioni in relazione al perseguimento di obiettivi comportanti numerosi punti di interferenza tra competenze statali e competenze regionali. Ne' puo' dirsi minoritaria la rappresentanza regionale in tali organi, poiche' la censura e' contraddetta dalla stessa disposizione impugnata (art. 12) della legge n. 183 del 1989, che prevede, infatti, la presenza, nel comitato tecnico, di rappresentanti statali e regionali "in numero complessivamente paritetico" e, per il comitato istituzionale, non prestabilisce quale componente sia maggioritaria e quale no, ma segue un criterio, non irragionevole, dipendente dalle competenze e dagli interessi incidenti sull'area considerata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 6 diritto)
L'istituzione di "organi misti" per il governo dei bacini idrografici di rilievo nazionale, alla cui composizione concorrono con propri rappresentanti le amministrazioni statali e regionali (o provinciali), non puo' considerarsi costituzionalmente illegittima ne' irragionevole, in quanto modo di conformare la cooperazione fra Stato e regioni in relazione al perseguimento di obiettivi comportanti numerosi punti di interferenza tra competenze statali e competenze regionali. Ne' puo' dirsi minoritaria la rappresentanza regionale in tali organi, poiche' la censura e' contraddetta dalla stessa disposizione impugnata (art. 12) della legge n. 183 del 1989, che prevede, infatti, la presenza, nel comitato tecnico, di rappresentanti statali e regionali "in numero complessivamente paritetico" e, per il comitato istituzionale, non prestabilisce quale componente sia maggioritaria e quale no, ma segue un criterio, non irragionevole, dipendente dalle competenze e dagli interessi incidenti sull'area considerata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 6 diritto)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte