Sentenza 85/1990 (ECLI:IT:COST:1990:85)
Massima numero 15287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 26/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Titolo
SENT. 85/90 M. DIFESA DEL SUOLO - PIANI DI BACINO - VALORE FINALITA' E CONTENUTI - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI O PROVINCIALI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO, DI OPERE DI DIFESA, DI UTILIZZO DI RISORSE IDRICHE E DI ESTRAZIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 85/90 M. DIFESA DEL SUOLO - PIANI DI BACINO - VALORE FINALITA' E CONTENUTI - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI O PROVINCIALI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO, DI OPERE DI DIFESA, DI UTILIZZO DI RISORSE IDRICHE E DI ESTRAZIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Per la loro complessiva natura, i piani di bacino previsti dalla legge n. 183 del 1989 - indipendentemente dalla impropria qualifica che agli stessi e' attribuita dalla legge in questione - non sono riconducibili ne' ad atti di indirizzo e coordinamento ne' a piani territoriali di settore o a strumenti urbanistici, in quanto i predetti piani pongono vincoli che si dirigono obbligatoriamente sia alle amministrazioni statali sia a quelle regionali e, d'altro canto, non richiedono solo misure e opere inerenti alle competenze urbanistiche o a competenze regionali o provinciali, e anche se indubbiamente essi possono incidere o interferire con queste ultime, cio' avviene, comunque, entro il limite (ex art. 81 del d.p.r. n. 616 del 1977) previsto per la funzione di indirizzo e coordinamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 8 diritto)
Per la loro complessiva natura, i piani di bacino previsti dalla legge n. 183 del 1989 - indipendentemente dalla impropria qualifica che agli stessi e' attribuita dalla legge in questione - non sono riconducibili ne' ad atti di indirizzo e coordinamento ne' a piani territoriali di settore o a strumenti urbanistici, in quanto i predetti piani pongono vincoli che si dirigono obbligatoriamente sia alle amministrazioni statali sia a quelle regionali e, d'altro canto, non richiedono solo misure e opere inerenti alle competenze urbanistiche o a competenze regionali o provinciali, e anche se indubbiamente essi possono incidere o interferire con queste ultime, cio' avviene, comunque, entro il limite (ex art. 81 del d.p.r. n. 616 del 1977) previsto per la funzione di indirizzo e coordinamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 8 diritto)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 81
co. 1 lett.a)