Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori e pertinenze di fabbricati - Mutamento di destinazione d'uso senza opere - Subordinazione alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ordinaria - Applicabilità anche agli immobili posti nei centri storici - Violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella parte in cui, con riguardo ai locali accessori e alle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, subordina gli interventi consistenti nel mero mutamento di destinazione d'uso senza opere alla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) di cui all'art. 13-bis della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, anche con riguardo agli immobili posti nei centri storici (zone territoriali omogenee A di cui all'art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968).
La norma regionale impugnata dal Governo si discosta dalla normativa statale di principio contenuta nell'art. 10 t.u. edilizia, nella parte in cui, in virtù della sua formulazione generale e onnicomprensiva, ritiene sufficiente la SCIA ordinaria - anziché il permesso di costruire - anche per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili posti nei centri storici, in contrasto con la peculiarità di tali zone territoriali omogenee e con le relative esigenze di più incisiva tutela. (Precedente citato: sentenza n. 2 del 2021).
La definizione dei titoli abilitativi per i diversi interventi edilizi costituisce principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio» e vincola la normativa regionale di dettaglio. (Precedente citato: sentenza n. 2 del 2021).