Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Controllo sull'ammissibilità - Esame dei requisiti concernenti la formulazione del quesito (omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito) - Estensione del controllo di ammissibilità alla fase di raccolta delle sottoscrizioni - Esclusione. (Classif. 116003).
Il giudizio sull’ammissibilità della richiesta referendaria è volto a verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall’art. 75, secondo comma, Cost., attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione: omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell’operazione referendaria. (Precedenti: S. 59/2022 - mass. 44636; S. 17/2016 - mass. 38712).
La valutazione della legittimità degli atti compiuti nella fase di raccolta delle sottoscrizioni (compresa quella in via telematica ex art. 1, comma 341, legge n. 178 del 2020, come modificato dall’art. 38-quater del d.l. n. 77 del 2021, come conv.) compete all’Ufficio centrale per il referendum.