Sentenza 85/1990 (ECLI:IT:COST:1990:85)
Massima numero 15292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 26/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Titolo
SENT. 85/90 Q. DIFESA DEL SUOLO - BACINI IDROGRAFICI - CLASSIFICAZIONE E DELIMITAZIONE - RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - MODIFICA AI CRITERI DI CUI AL D.P.R. N. 616 DEL 1977 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 85/90 Q. DIFESA DEL SUOLO - BACINI IDROGRAFICI - CLASSIFICAZIONE E DELIMITAZIONE - RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - MODIFICA AI CRITERI DI CUI AL D.P.R. N. 616 DEL 1977 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Leggi ordinarie successive ben possono modificare le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 616 del 1977 e, in ispecie, i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in esso stabiliti, in quanto il decreto in questione, pur essendo stato adottato in attuazione della Costituzione e contenendo norme suscettibili di integrare il significato dei parametri costituzionali, non si colloca, tuttavia, su un piano sopraordinato, con valore superiore, alle leggi ordinarie. Di guisa che le disposizioni della legge n. 183 del 1989, sia che modifichino sia che (a magior ragione) mantengano ferme le competenze gia' assegnate dal decreto n. 616, o ne trasferiscano delle altre alle Regioni, non possono essere considerate illegittime. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, comma terzo, 15, comma secondo, 16, comma secondo della legge 18.5.1989, n. 183). (punto 10 diritto) - v. sent. n. 188 del 1984.
Leggi ordinarie successive ben possono modificare le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 616 del 1977 e, in ispecie, i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in esso stabiliti, in quanto il decreto in questione, pur essendo stato adottato in attuazione della Costituzione e contenendo norme suscettibili di integrare il significato dei parametri costituzionali, non si colloca, tuttavia, su un piano sopraordinato, con valore superiore, alle leggi ordinarie. Di guisa che le disposizioni della legge n. 183 del 1989, sia che modifichino sia che (a magior ragione) mantengano ferme le competenze gia' assegnate dal decreto n. 616, o ne trasferiscano delle altre alle Regioni, non possono essere considerate illegittime. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, comma terzo, 15, comma secondo, 16, comma secondo della legge 18.5.1989, n. 183). (punto 10 diritto) - v. sent. n. 188 del 1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 0
Altri parametri e norme interposte