Sentenza 85/1990 (ECLI:IT:COST:1990:85)
Massima numero 15307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 26/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Titolo
SENT. 85/90 Z.1. DIFESA DEL SUOLO - PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI, UFFICI NAZIONALI E PERIFERICI DELLE AUTORITA' DI BACINO E RIDEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLE NORME SUL BILINGUISMO E SULLA PROPORZIONALE ETNICA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 85/90 Z.1. DIFESA DEL SUOLO - PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI, UFFICI NAZIONALI E PERIFERICI DELLE AUTORITA' DI BACINO E RIDEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLE NORME SUL BILINGUISMO E SULLA PROPORZIONALE ETNICA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Le norme statutarie sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica trovano in ogni caso applicazione, indipendentemente da un richiamo espresso ad esse da parte di leggi che, disciplinando in generale problemi di personale o di accesso nei pubblici uffici, si riferiscano anche all'ordinamento della Provincia di Bolzano. Cio' vale, in particolare, nel caso della legge n. 183 del 1989, la quale, omettendo di richiamare le norme speciali, non ha voluto con cio' ridurre le piu' ampie competenze delle regioni a statuto speciale o delle province autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, comma nono lett.c, 12, comma quinto, 24, comma primo della legge 18.5.1989, n. 183). (punto 17 diritto) - v. sent. nn.571 e 1145 del 1988.
Le norme statutarie sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica trovano in ogni caso applicazione, indipendentemente da un richiamo espresso ad esse da parte di leggi che, disciplinando in generale problemi di personale o di accesso nei pubblici uffici, si riferiscano anche all'ordinamento della Provincia di Bolzano. Cio' vale, in particolare, nel caso della legge n. 183 del 1989, la quale, omettendo di richiamare le norme speciali, non ha voluto con cio' ridurre le piu' ampie competenze delle regioni a statuto speciale o delle province autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, comma nono lett.c, 12, comma quinto, 24, comma primo della legge 18.5.1989, n. 183). (punto 17 diritto) - v. sent. nn.571 e 1145 del 1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte