Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
27/04/2021; Decisione del
27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Argomentazione adeguata - Attinenza al merito degli ulteriori profili - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Argomentazione adeguata - Attinenza al merito degli ulteriori profili - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguatezza dell'argomentazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019. Il motivo di ricorso è avvalorato da un'argomentazione sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità e, se sia o meno appropriato il riferimento ad un particolare istituto, è profilo che attiene al merito delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
24/12/2019
n. 30
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte