Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  27/04/2021;  Decisione del  27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43932  43933  43935  43936  43937  43938  43939  43940  43941  43942  43943  43944  43945  43946  43948


Titolo
Ricorso in via principale - Argomentazione adeguata - Attinenza al merito degli ulteriori profili - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguatezza dell'argomentazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019. Il motivo di ricorso è avvalorato da un'argomentazione sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità e, se sia o meno appropriato il riferimento ad un particolare istituto, è profilo che attiene al merito delle questioni.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  24/12/2019  n. 30  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte