Ordinanza 92/1990 (ECLI:IT:COST:1990:92)
Massima numero 15064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  20/02/1990;  Decisione del  20/02/1990
Deposito del 26/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 92/90. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO - LAMENTATA ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, per averla il giudice a quo sollevata successivamente all'emanazione del richiesto provvedimento cautelare di sospensione della riscossione dell'imposta, e quindi dopo avere esaurito con tale provvedimento ogni suo potere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte