Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Permesso di costruire in deroga - Potere esclusivo dei Comuni di individuare le parti soggette a recupero, con esclusione degli ambiti di rigenerazione urbana - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020 che, con riguardo al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, rispettivamente prevedono il permesso di costruire in deroga e il potere esclusivo dei Comuni di individuare le parti soggette a recupero, con esclusione degli ambiti di rigenerazione urbana. La norma regionale impugnata - interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell'ambiente e del paesaggio - concerne i profili eminentemente urbanistici degli interventi e non introduce quindi una deroga non consentita al regime statale dei titoli abilitativi, né delinea una peculiare tipologia di permesso di costruire in deroga, svincolata dal preventivo vaglio del Consiglio comunale e volta a legittimare qualsiasi difformità. (Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2019, n. 245 del 2018 e n. 282 del 2016).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il regime dei titoli abilitativi per le categorie dei vari interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia di legislazione concorrente «governo del territorio» e vincola così la legislazione regionale di dettaglio. (Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2021, n. 2 del 2021 e n. 68 del 2018).