Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  27/04/2021;  Decisione del  27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43932  43933  43934  43936  43937  43938  43939  43940  43941  43942  43943  43944  43945  43946  43948


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Permesso di costruire in deroga - Potere esclusivo dei Comuni di individuare le parti soggette a recupero, con esclusione degli ambiti di rigenerazione urbana - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020 che, con riguardo al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, rispettivamente prevedono il permesso di costruire in deroga e il potere esclusivo dei Comuni di individuare le parti soggette a recupero, con esclusione degli ambiti di rigenerazione urbana. La norma regionale impugnata - interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell'ambiente e del paesaggio - concerne i profili eminentemente urbanistici degli interventi e non introduce quindi una deroga non consentita al regime statale dei titoli abilitativi, né delinea una peculiare tipologia di permesso di costruire in deroga, svincolata dal preventivo vaglio del Consiglio comunale e volta a legittimare qualsiasi difformità. (Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2019, n. 245 del 2018 e n. 282 del 2016).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il regime dei titoli abilitativi per le categorie dei vari interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia di legislazione concorrente «governo del territorio» e vincola così la legislazione regionale di dettaglio. (Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2021, n. 2 del 2021 e n. 68 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  24/12/2019  n. 30  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte