Ordinanza 94/1990 (ECLI:IT:COST:1990:94)
Massima numero 15075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 26/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Titolo
ORD. 94/90 C. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO FAMILIARE - FUNZIONE E STRUTTURA - POSSIBILITA' CHE, IN PARTICOLARI SITUAZIONI, L'AFFIDAMENTO DEL MINORE SIA PROTRATTO, PERSISTENDO LO STATO DI ABBANDONO DA PARTE DEI PARENTI, SENZA PROCEDERE ALLA DECLARATORIA DI ADOTTABILITA' - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL LEGISLATORE PUR CON I TEMPERAMENTI CONSENTITI AL GIUDICE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLA NORMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 94/90 C. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO FAMILIARE - FUNZIONE E STRUTTURA - POSSIBILITA' CHE, IN PARTICOLARI SITUAZIONI, L'AFFIDAMENTO DEL MINORE SIA PROTRATTO, PERSISTENDO LO STATO DI ABBANDONO DA PARTE DEI PARENTI, SENZA PROCEDERE ALLA DECLARATORIA DI ADOTTABILITA' - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL LEGISLATORE PUR CON I TEMPERAMENTI CONSENTITI AL GIUDICE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLA NORMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
La mancanza del carattere di stabilita' e definitivita' dell'affidamento familiare, in quanto istituto finalizzato esclusivamente al reinserimento nella famiglia d'origine o all'acquisizione dello "status" di figlio adottivo, e' alla base della norma per cui in ogni caso il minore, anche se si trovi in affidamento familiare, persistendo lo stato di "abbandono" da parte dei parenti, va dichiarato adottabile. Al riguardo, rientrando le modifiche normative ipotizzabili nella sola potesta' del legislatore, risulta comunque consentito al giudice (art. 4, L. n. 184 del 1983) modellare tempi e modi dell'istituto predetto, in ragione delle situazioni concrete, ove il mantenimento dello stato precario possa contingentemente apparire come la migliore soluzione per il minore stesso. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, L. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 31, secondo comma, Cost., alla quale ha dato occasione, di fatto, nel giudizio a quo, la dichiarata volonta' degli affidatari - consenziente la minore - di non chiedere l'adozione).
La mancanza del carattere di stabilita' e definitivita' dell'affidamento familiare, in quanto istituto finalizzato esclusivamente al reinserimento nella famiglia d'origine o all'acquisizione dello "status" di figlio adottivo, e' alla base della norma per cui in ogni caso il minore, anche se si trovi in affidamento familiare, persistendo lo stato di "abbandono" da parte dei parenti, va dichiarato adottabile. Al riguardo, rientrando le modifiche normative ipotizzabili nella sola potesta' del legislatore, risulta comunque consentito al giudice (art. 4, L. n. 184 del 1983) modellare tempi e modi dell'istituto predetto, in ragione delle situazioni concrete, ove il mantenimento dello stato precario possa contingentemente apparire come la migliore soluzione per il minore stesso. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, L. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 31, secondo comma, Cost., alla quale ha dato occasione, di fatto, nel giudizio a quo, la dichiarata volonta' degli affidatari - consenziente la minore - di non chiedere l'adozione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte