Ordinanza 95/1990 (ECLI:IT:COST:1990:95)
Massima numero 15053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
20/02/1990; Decisione del
20/02/1990
Deposito del 26/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 95/90. PROFESSIONI - RACCOMANDATARIO MARITTIMO - ISCRIZIONE DEGLI INSTITORI NEGLI ELENCHI DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI - REQUISITI IN REGIME TRANSITORIO - DEPOSITO DELLA PROCURA SCRITTA EFFETTUATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 135 DEL 1977 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 95/90. PROFESSIONI - RACCOMANDATARIO MARITTIMO - ISCRIZIONE DEGLI INSTITORI NEGLI ELENCHI DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI - REQUISITI IN REGIME TRANSITORIO - DEPOSITO DELLA PROCURA SCRITTA EFFETTUATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 135 DEL 1977 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai fini dell'iscrizione, nel regime transitorio di cui all'art. 22, l. n. 135 del 1977, degli institori di imprese marittime negli elenchi dei raccomandatari marittimi, non contrasta con gli artt. 3, 4 e 41 Cost., il previsto requisito del deposito della procura effettuato prima dell'entrata in vigore della legge stessa, trovando esso ragionevole giustificazione alla stregua dell'accentuata rilevanza pubblicistica della materia e della natura degli interessi sociali perseguiti da detta normativa. Ne', peraltro, i requisiti richiesti ai medesimi fini al di fuori del regime transitorio (titolo di studio, compimento del tirocinio, superamento dell'esame) comportano violazione degli artt. 4 e 41 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, l. 4 aprile 1977, n. 135, come modificato dall'art. 1, l. 12 agosto 1982, n. 605).
Ai fini dell'iscrizione, nel regime transitorio di cui all'art. 22, l. n. 135 del 1977, degli institori di imprese marittime negli elenchi dei raccomandatari marittimi, non contrasta con gli artt. 3, 4 e 41 Cost., il previsto requisito del deposito della procura effettuato prima dell'entrata in vigore della legge stessa, trovando esso ragionevole giustificazione alla stregua dell'accentuata rilevanza pubblicistica della materia e della natura degli interessi sociali perseguiti da detta normativa. Ne', peraltro, i requisiti richiesti ai medesimi fini al di fuori del regime transitorio (titolo di studio, compimento del tirocinio, superamento dell'esame) comportano violazione degli artt. 4 e 41 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, l. 4 aprile 1977, n. 135, come modificato dall'art. 1, l. 12 agosto 1982, n. 605).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte