Ordinanza 96/1990 (ECLI:IT:COST:1990:96)
Massima numero 15065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  20/02/1990;  Decisione del  20/02/1990
Deposito del 26/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 96/90. PROCEDIMENTO CIVILE - ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - SUCCESSIVA ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA' - IMPUGNAZIONE DI QUEST'ULTIMA PER REVOCAZIONE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In tema di locazioni, nel caso in cui sia stata emessa ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione e successivamente, proseguendo intanto il rapporto per due anni, sia stata emessa, per inadempimento del locatore, ordinanza di convalida di sfratto per morosita', non sussiste contrasto tra giudicati, legittimante, in ipotesi, l'impugnazione per revocazione - in base all'esistenza del primo - di tale ultimo provvedimento, in quanto i due giudizi di convalida non si sovrappongono, ma si reinseriscono in due fasi nettamente e storicamente distinte del rapporto, quale risulta dal comportamento delle parti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395, numero 5, del codice di procedura civile, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nell'ipotesi suddetta, non prevede l'esperibilita' dell'impugnazione per revocazione avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosita').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte