Sentenza 98/1990 (ECLI:IT:COST:1990:98)
Massima numero 16016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  21/02/1990;  Decisione del  21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 98/90. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - DESTINATARI DELLA GARANZIA - SOGGETTI ESPOSTI A RISCHIO MORBIGENO MA NON DIPENDENTI DALL'IMPREDITORE CHE ESERCITA L'ATTIVITA' PROTETTA - MANCATA PREVISIONE (FATTISPECIE RIFERITA AL COSIDDETTO ASSISTENTE CONTRARIO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il sistema delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, teso alla protezione la piu' ampia del rischio indotto da determinate lavorazioni, implica come unico presupposto di operativita' della garanzia e quindi come unico criterio per l'individuazione dei destinatari della medesima, l'esposizione al rischio in parola, anche in via di mera correlazione ambientale. La norma che limita la copertura assicurativa ai soli lavoratori addetti alle lavorazioni protette gestite dal proprio datore di lavoro, escludendone quelli non dipendenti dal detto titolare, anche se tenuti verso altri a prestare la propria opera in correlazione alle dette lavorazioni e nel luogo in cui esse si svolgono, restringe illegittimamente l'ambito di applicabilita' della garanzia in contrasto con le finalita' del sistema come perseguite a favore della generalita' dei soggetti esposti al medesimo rischio. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 9, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone fra quelle indicate nell'art. 4, in attivita' previste dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri. (Fattispecie riferita al cosiddetto "assistente contrario", vale a dire colui che sia investito della vigilanza su una lavorazione protetta, non gia' dal titolare del processo produttivo bensi' da altro soggetto interessato, per rapporti intercorrenti con il titolare, al corretto svolgimento della lavorazione in vista della bonta' dei suoi risultati). - S. nn. 206/1974, 221/1985, 256/1986, 476/1987 e 137/1989

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte