Sentenza 99/1990 (ECLI:IT:COST:1990:99)
Massima numero 16034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
21/02/1990; Decisione del
21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
16037
Titolo
SENT. 99/90 A. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO LA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE - LIQUIDAZIONE DEL SUPPLEMENTO DI PENSIONE - PERCENTUALI DI CALCOLO DIMEZZATE A FRONTE DI CONTRIBUZIONE INTERA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 99/90 A. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO LA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE - LIQUIDAZIONE DEL SUPPLEMENTO DI PENSIONE - PERCENTUALI DI CALCOLO DIMEZZATE A FRONTE DI CONTRIBUZIONE INTERA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Nel sistema della previdenza per gli ingegneri e gli architetti, il principio di solidarieta' non si sovrappone al principio di proporzionalita' della pensione ai contributi personali versati. Poiche' i pensionati che continuano l'attivita' professionale hanno l'obbligo di contribuzione personale alla Cassa in misura intera, anche la pensione supplementare ad essi spettante dopo cinque anni di iscrizione e di contribuzione successivi al pensionamento, deve essere liquidata applicando per intero i criteri di calcolo con cui si determina l'ammontare della pensione. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, e' pari per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento, anziche' alle percentuali intere.
Nel sistema della previdenza per gli ingegneri e gli architetti, il principio di solidarieta' non si sovrappone al principio di proporzionalita' della pensione ai contributi personali versati. Poiche' i pensionati che continuano l'attivita' professionale hanno l'obbligo di contribuzione personale alla Cassa in misura intera, anche la pensione supplementare ad essi spettante dopo cinque anni di iscrizione e di contribuzione successivi al pensionamento, deve essere liquidata applicando per intero i criteri di calcolo con cui si determina l'ammontare della pensione. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, e' pari per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento, anziche' alle percentuali intere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte