Sentenza 99/1990 (ECLI:IT:COST:1990:99)
Massima numero 16037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
21/02/1990; Decisione del
21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
16034
Titolo
SENT. 99/90 B. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI - PENSIONATI ISCRITTI ALL'ALBO - RIDUZIONE DI UN TERZO DELLA PENSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 99/90 B. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI - PENSIONATI ISCRITTI ALL'ALBO - RIDUZIONE DI UN TERZO DELLA PENSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, che prevede la riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti, quando il titolare resti iscritto all'albo professionale, viola il principio di uguaglianza in quanto discrimina gli ingegneri affiliati alla Cassa gravandoli di un disincentivo all'esercizio della professione dopo il pensionamento, dal quale sono, invece, esenti gli ingegneri iscritti ad altre forme di previdenza in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attivita' di lavoro autonomo. Ne', sotto il profilo del principio della ragionevolezza, la penalizzazione della prosecuzione dell'esercizio professionale appare giustificata dal livello delle prestazioni, ovvero dalle condizioni di questo settore di mercato dei servizi, ovvero dalla situazione finanziaria della Cassa. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6.
La norma di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, che prevede la riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti, quando il titolare resti iscritto all'albo professionale, viola il principio di uguaglianza in quanto discrimina gli ingegneri affiliati alla Cassa gravandoli di un disincentivo all'esercizio della professione dopo il pensionamento, dal quale sono, invece, esenti gli ingegneri iscritti ad altre forme di previdenza in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attivita' di lavoro autonomo. Ne', sotto il profilo del principio della ragionevolezza, la penalizzazione della prosecuzione dell'esercizio professionale appare giustificata dal livello delle prestazioni, ovvero dalle condizioni di questo settore di mercato dei servizi, ovvero dalla situazione finanziaria della Cassa. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte