Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  27/04/2021;  Decisione del  27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43932  43933  43934  43935  43937  43938  43939  43940  43941  43942  43943  43944  43945  43946  43948


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Permesso di costruire in deroga - Potere esclusivo dei Comuni di individuare le parti soggette a recupero, con esclusione degli ambiti di rigenerazione urbana - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che, con riguardo al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, rispettivamente prevedono il permesso di costruire in deroga e il potere esclusivo dei Comuni di individuare le parti soggette a recupero, con esclusione degli ambiti di rigenerazione urbana. La norma regionale impugnata - interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell'ambiente e del paesaggio - non pregiudica l'unitarietà e la vincolatività della pianificazione paesaggistica, né mette a repentaglio l'obbligatorietà dell'elaborazione congiunta del piano paesaggistico. A fronte di un'indicazione espressa del legislatore regionale, non si può perciò attribuire al mancato richiamo delle prescrizioni del cod. ambiente la portata di una deroga indiscriminata, che esula dalle specifiche finalità della normativa regionale e contraddice la forza imperativa della disciplina statale. (Precedente citato: sentenza n. 54 del 2021).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, affinché sia preservato il valore unitario e prevalente della tutela paesaggistica, deve essere salvaguardata la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. (Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2021, n. 11 del 2016, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 182 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  24/12/2019  n. 30  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte