Sentenza 100/1990 (ECLI:IT:COST:1990:100)
Massima numero 16096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
21/02/1990; Decisione del
21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Titolo
SENT. 100/90 C. REGIONE TOSCANA - PUBBLICO IMPIEGO - ASSERITA INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA MOBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 100/90 C. REGIONE TOSCANA - PUBBLICO IMPIEGO - ASSERITA INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA MOBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mobilita' del personale del pubblico impiego costituisce un principio fondamentale della materia ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e la legge statale 29 dicembre 1988 n. 554, laddove impone anche alle regioni di subordinare le assunzioni di nuovo personale ai processi di mobilita' nel loro ambito, ha il fine essenziale di dare concreta attuazione al principio stesso. La Regione Toscana disponendo, con l'art. 2 della legge 26 settembre 1989, che le assunzioni di personale devono avvenire previa attivazione delle procedure di mobilita', nonostante l'uso improprio del termine "attivazione" in luogo di quello di "attuazione", si e' sostanzialmente adeguata alle norme di principio contenute nella citata legge n. 554, giacche' il criterio della antecedenza delle operazioni di mobilita' rispetto alle assunzioni di personale costituisce un evidente corollario del principio della mobilita', cui non puo' logicamente sottrarsi l'azione amministrativa della Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 26 settembre 1989 sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri).
La mobilita' del personale del pubblico impiego costituisce un principio fondamentale della materia ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e la legge statale 29 dicembre 1988 n. 554, laddove impone anche alle regioni di subordinare le assunzioni di nuovo personale ai processi di mobilita' nel loro ambito, ha il fine essenziale di dare concreta attuazione al principio stesso. La Regione Toscana disponendo, con l'art. 2 della legge 26 settembre 1989, che le assunzioni di personale devono avvenire previa attivazione delle procedure di mobilita', nonostante l'uso improprio del termine "attivazione" in luogo di quello di "attuazione", si e' sostanzialmente adeguata alle norme di principio contenute nella citata legge n. 554, giacche' il criterio della antecedenza delle operazioni di mobilita' rispetto alle assunzioni di personale costituisce un evidente corollario del principio della mobilita', cui non puo' logicamente sottrarsi l'azione amministrativa della Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 26 settembre 1989 sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte