Sentenza 100/1990 (ECLI:IT:COST:1990:100)
Massima numero 16109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
21/02/1990; Decisione del
21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Titolo
SENT. 100/90 D. REGIONE TOSCANA - PUBBLICO IMPIEGO - ASSUNZIONI DI PERSONALE STRAORDINARIO PER GLI ANNI 1989 E 1990, PRESSO LA REGIONE, GLI ORGANISMI DI RICERCA, GLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E GLI ENTI TURISTICI REGIONALI - PREVISIONE DI LIMITI - DIVERSITA' RISPETTO A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE STATALE N. 554 DEL 1988 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 100/90 D. REGIONE TOSCANA - PUBBLICO IMPIEGO - ASSUNZIONI DI PERSONALE STRAORDINARIO PER GLI ANNI 1989 E 1990, PRESSO LA REGIONE, GLI ORGANISMI DI RICERCA, GLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E GLI ENTI TURISTICI REGIONALI - PREVISIONE DI LIMITI - DIVERSITA' RISPETTO A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE STATALE N. 554 DEL 1988 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La regioni, secondo la giurisprudenza costituzionale, non rientrano nella categoria degli enti locali. Pertanto, il limite di spesa per le assunzioni di personale straordinario per gli anni 1989 e 1990, posto nei confronti degli enti locali e delle unita' sanitarie locali dal nono comma dell'art. 1 della legge n. 554 del 1988, concerne le regioni esclusivamente nella parte in cui fa riferimento alle unita' sanitarie locali. Non puo' quindi dirsi illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 26 settembre 1989, per avere stabilito, ai commi secondo e quarto, per le previste assunzioni straordinarie presso la stessa Regione, gli organismi di ricerca, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti turistici regionali, limiti diversi da quello. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi secondo e quarto, della legge della Regione Toscana riapprovata il 26 settembre 1989, sollevata in riferimento agli artt. 5, 81, 117 e 119 della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri).
La regioni, secondo la giurisprudenza costituzionale, non rientrano nella categoria degli enti locali. Pertanto, il limite di spesa per le assunzioni di personale straordinario per gli anni 1989 e 1990, posto nei confronti degli enti locali e delle unita' sanitarie locali dal nono comma dell'art. 1 della legge n. 554 del 1988, concerne le regioni esclusivamente nella parte in cui fa riferimento alle unita' sanitarie locali. Non puo' quindi dirsi illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Toscana riapprovata il 26 settembre 1989, per avere stabilito, ai commi secondo e quarto, per le previste assunzioni straordinarie presso la stessa Regione, gli organismi di ricerca, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti turistici regionali, limiti diversi da quello. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi secondo e quarto, della legge della Regione Toscana riapprovata il 26 settembre 1989, sollevata in riferimento agli artt. 5, 81, 117 e 119 della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte