Sentenza 101/1990 (ECLI:IT:COST:1990:101)
Massima numero 16019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  21/02/1990;  Decisione del  21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 101/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - EX COMBATTENTI - MAGGIORAZIONE PENSIONISTICA EX LEGE 140 DEL 1985 - GRADUALE ESTENSIONE DELLA SFERA DEI BENEFICIARI - RETROATTIVITA' DEGLI EFFETTI DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non sono irragionevoli ne' arbitrarie le scelte del legislatore che, nell'ambito di un processo di tendenziale perequazione, attribuiscono benefici premiali coinvolgenti una ampia categoria di destinatari, gradualmente e con modalita' di volta in volta diverse in ragione delle diverse situazioni. Non puo' quindi dirsi discriminatoria la norma dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con la quale - dopo che la legge 15 aprile 1985, n. 140 aveva introdotto una maggiorazione pensionistica a vantaggio degli ex combattenti esclusi dalla precedente legge (pensionati del settore privato) titolari di pensioni con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968 - nell'estendere la maggiorazione ai titolari di pensioni liquidate prima di tale data, si dispone che per essi gli effetti del beneficio si producano dal I gennaio 1989, anziche' retroattivamente dal momento della domanda. (Non fondatezza della questione di legittimita' cosituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544). - S. nn. 173/1986, O. n. 120/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  15/04/1985  n. 140  art. 6    co. 2