Sentenza 102/1990 (ECLI:IT:COST:1990:102)
Massima numero 15578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  21/02/1990;  Decisione del  21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Massime associate alla pronuncia:  15573


Titolo
SENT. 102/90 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE IN AMBITO LOCALE - IMPIANTI SPROVVISTI DI AUTORIZZAZIONE - POTERE DI DISATTIVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' configurabile un diritto soggettivo del privato all'attivazione ed esercizio di impianti radiotelevisivi, ma solo un interesse legittimo al corretto esercizio, da parte della p.a., dei poteri di assegnazione delle frequenze e di disattivazione degli impianti, i quali sono finalizzati al razionale ed ordinato governo dell'etere ed implicano un ambito di discrezionalita' non solo tecnica ma anche amministrativa. Consegue da cio' il difetto di giurisdizione del giudice ordinario - anche ai soli fini dell'adozione di provvedimenti urgenti - e l'inammissibilita' della questione di costituzionalita' da questi sollevata per censurare l'attribuzione alla p.a. del potere di disattivare gli impianti radiotelevisivi privati sprovvisti di autorizzazione ed operanti in ambito locale. (Questione concernente l'art. 240 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost.). - S. nn. 237/1984, 826/1988 e 1030/1988, 153/1987, nonche' O. n. 374/1989. Vedi, peraltro, S. n. 202/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte