Sentenza 103/1990 (ECLI:IT:COST:1990:103)
Massima numero 15580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
21/02/1990; Decisione del
21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 07/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
15579
Titolo
SENT. 103/90 B. TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESENTAZIONE NEI TERMINI AD UFFICIO TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE - RICEZIONE OLTRE I TERMINI DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE - CONSIDERAZIONE DELLA DICHIARAZIONE COME TARDIVA E CONSEGUENTE APPLICAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/90 B. TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESENTAZIONE NEI TERMINI AD UFFICIO TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE - RICEZIONE OLTRE I TERMINI DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE - CONSIDERAZIONE DELLA DICHIARAZIONE COME TARDIVA E CONSEGUENTE APPLICAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La situazione del contribuente che, presentando la dichiarazione dei redditi tempestivamente (ma) ad un ufficio distrettuale incompetente, concorre con la sua negligenza alla tardiva presentazione di essa all'ufficio competente , e' obiettivamente diversa da quella in cui lo stesso contribuente si avvalga della facolta' di presentare la dichiarazione agli uffici abilitati a riceverla e questi ultimi la facciano pervenire in ritardo all'ufficio competente; e non e' percio' irragionevole che, nel primo caso, il contribuente subisca la sanzione per il ritardo. (Non fondatezza - sotto il profilo della disparita' di trattamento, in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio incompetente si considera avvenuta allorche' essa pervenga all'ufficio competente). - O. nn. 330 e 347/1087, nonche' S. n. 82/1989.
La situazione del contribuente che, presentando la dichiarazione dei redditi tempestivamente (ma) ad un ufficio distrettuale incompetente, concorre con la sua negligenza alla tardiva presentazione di essa all'ufficio competente , e' obiettivamente diversa da quella in cui lo stesso contribuente si avvalga della facolta' di presentare la dichiarazione agli uffici abilitati a riceverla e questi ultimi la facciano pervenire in ritardo all'ufficio competente; e non e' percio' irragionevole che, nel primo caso, il contribuente subisca la sanzione per il ritardo. (Non fondatezza - sotto il profilo della disparita' di trattamento, in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio incompetente si considera avvenuta allorche' essa pervenga all'ufficio competente). - O. nn. 330 e 347/1087, nonche' S. n. 82/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte