Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
27/04/2021; Decisione del
27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Potere dei Comuni di individuare, entro la data del 30 aprile 2020 e a particolari condizioni, parti del territorio escluse dall'applicazione di tale normativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Potere dei Comuni di individuare, entro la data del 30 aprile 2020 e a particolari condizioni, parti del territorio escluse dall'applicazione di tale normativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, che attribuisce ai Comuni il potere di individuare, entro la data del 30 aprile 2020, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del territorio escluse dall'applicazione della normativa sul recupero di locali accessori e pertinenze, in funzione di specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi o anche in presenza di fenomeni di risalita della falda. La norma regionale impugnata - interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell'ambiente e del paesaggio - non demanda ai Comuni il potere di individuare i beni oggetto di tutela, in un contesto di deroga generalizzata alle previsioni del d.lgs. n. 42 del 2004, bensì solamente quello di individuare porzioni del territorio in cui la legge in esame non trova applicazione, in un'ottica di più elevata tutela e in relazione a esigenze specifiche, tassativamente indicate e connesse agli interessi affidati alla cura degli enti territoriali.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, che attribuisce ai Comuni il potere di individuare, entro la data del 30 aprile 2020, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del territorio escluse dall'applicazione della normativa sul recupero di locali accessori e pertinenze, in funzione di specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi o anche in presenza di fenomeni di risalita della falda. La norma regionale impugnata - interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell'ambiente e del paesaggio - non demanda ai Comuni il potere di individuare i beni oggetto di tutela, in un contesto di deroga generalizzata alle previsioni del d.lgs. n. 42 del 2004, bensì solamente quello di individuare porzioni del territorio in cui la legge in esame non trova applicazione, in un'ottica di più elevata tutela e in relazione a esigenze specifiche, tassativamente indicate e connesse agli interessi affidati alla cura degli enti territoriali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
24/12/2019
n. 30
art. 4
co. 1
legge della Regione Liguria
24/12/2019
n. 30
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art.