Ordinanza 108/1990 (ECLI:IT:COST:1990:108)
Massima numero 15153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  21/02/1990;  Decisione del  21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 14/03/1990
Massime associate alla pronuncia:  15152  15154


Titolo
ORD. 108/90 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTI IN RETTIFICA - COMMISSIONI TRIBUTARIE - POTERE DI DISPORRE CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO - ESCLUSIONE - RELAZIONI TECNICHE DEGLI ORGANI DELLO STATO - AMMISSIBILITA' - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'acquisizione di ufficio da parte del giudice dei necessari elementi conoscitivi tecnici, per il tramite degli uffici statali, non concreta una violazione del principio di uguaglianza, dal momento che non puo' negarsi che il loro apporto sia tale da assicurare perizia ed imparzialita', in quanto e'consentito al giudice di affidare l'incarico ad un organo amministrativo estraneo alla controversia, il che assicura il pieno rispetto delle garanzie proprie del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 35, quarto comma, e 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui escludono che nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, in assenza di una specifica domanda di parte, possa procedersi a perizia o a richiesta di assistenza di un esperto o del consulente tecnico di ufficio). - S. n. 560/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte